Istanza correzione errore tabella finanziaria

Al Ministro Sviluppo Economico
Al Ministro Ambiente


OGGETTO: Misure di incentivazione del risparmio energetico contenute nella legge finanziaria 2007. Sollecito di adozione di un decreto di correzione di errore materiale.


La sottoscritta Associazione,

Premesso che

- L’art.1 comma 345 della legge finanziaria 2007 ha stabilito che “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 Dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/mq.K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
- Ai sensi del comm 349 della legge finanziaria 2007 è stato approvato in data 19 febbraio 2007 un decreto attuativo contenente modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 che, nelle premesse, precisa: “Visto che la tabella 3 della legge finanziaria 2007, alle colonne delle “strutture opache orizzontali” riporta erroneamente un’inversione dei valori relativi alle trasmittanze delle coperture e dei pavimenti” e che “ Ritenuto che, in attesa della correzione del predetto errore, fosse opportuno stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai comma 344, 345, limitatamente agli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre comprensive di infissi …”
- Per i predetti motivi, il decreto attuativo non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Legge Finanziaria.

Considerato che
- l’Enea, quale soggetto attuatore delle misure di incentivazione, ha predisposto un sito informativo su internet nel quale compare il seguente Faq : Domanda - Il comma 3 dell'art. 1 del "decreto edifici" non fa riferimento alle strutture opache orizzontali previste invece dal comma 345 della Finanziaria. Cosa significa? E' un errore oppure la coibentazione di pavimenti e coperture non è proprio agevolata?
Risposta - A causa di un errore nella tab. 3 della Finanziaria (nelle colonne delle "strutture opache orizzontali" sono stati invertiti i valori relativi alle trasmittanze delle "coperture" e dei "pavimenti") e in attesa della sua correzione, non è stato possibile includere le strutture opache orizzontali nel decreto con la conseguenza che queste non risultano, al momento, incentivate. Si consiglia, quindi, di attendere la pubblicazione di uno specifico decreto attuativo. Si può tuttavia sempre fare riferimento al comma 2 dell'art. 1 del decreto: se si raggiunge nel corso della ristrutturazione la riduzione del 20% dell'indice di prestazione energetica rispetto ai valori tabellati nell'allegato C, sarà detraibile il 55% di tutte le spese effettuate.


Preso atto che
- a tutt’oggi non è stato ancora approvato l’atto di correzione del predetto errore, causando grave incertezza per coloro che volessero usufruire delle agevolazioni previste per l’isolamento termico delle coperture e dei pavimenti e creando una ingiustificabile disparità di trattamento tra utenti interessati al risparmio energetico, negando arbitrariamente il diritto sancito dalla legge finanziaria 2007 di usufruire delle detrazioni fiscali anche per gli interventi di isolamento termico di coperture e pavimenti.

SOLLECITANO E CHIEDONO AI SOGGETTI IN INDIRIZZO

- di procedere nel più breve tempo possibile all’approvazione degli atti necessari a correggere l’errore materiale presente nella tabella 3 della legge finanziaria 2007, e a garantire che tutti gli interventi di isolamento termico delle strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture) realizzati nel corso del 2007, possano accedere al regime incentivante del 55%