Conviene il Tetto Fotovoltaico?

Stima degli effetti del Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, recante i criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

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Ulteriori considerazioni dell'autore su questo argomento si trovano a questo link


Il decreto in questione, atteso da tempo, attua la normativa comunitaria e nazionale relativa alla promozione delle fonti rinnovabili di energia e rappresenta un tentativo di estendere al nostro paese il sistema tedesco di incentivazione del solare fotovoltaico, che ha prodotto ad oggi risultati incoraggianti, 400 MW, contro i 20 MW italiani. Il sistema di incentivazione si definisce in “conto energia”, perché finanzia l’effettiva produzione di energia, a differenza dai sistemi in “conto capitale” come il precedente programma “10000 tetti fotovoltaici”, che sostengono invece le spese d’investimento iniziale.

Il decreto non è di semplice e univoca interpretazione, come quasi sempre capita con le leggi italiane, ma è possibile fin da ora tracciare qualche valutazione non conclusiva e sicuramente suscettibile di revisione in corso d’opera.

Innanzitutto, i principali riferimenti normativi sono i seguenti:

  1. Decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (di seguito DECRETO), recante criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  2. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” (di seguito DECRETO QUADRO)
  3. Delibera n. 224/00 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas “Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW.” (di seguito DELIBERA SCAMBIO SUL POSTO)
  4. Delibera n. 34/05 dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas “Modalità e condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e al coma 41 della legge 23 agosto 2004 n. 239.” (di seguito DELIBERA PREZZI RITIRO ENERGIA ELETTRICA)
  5. Testo integrato delle disposizioni delle disposizioni dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas … (vi risparmio il resto perché non basterebbe la pagina), allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04. (di seguito TESTO INTEGRATO).
Ai fini dell’incentivazione, il DECRETO fissa tre fasce, in funzione della potenza impiantistica:

  1. Non superiore a 20 kW.
  2. Tra 20 kW e 50 kW.
  3. Superiore a 50 kW, fino a 1000 kW.
Le tariffe incentivanti sono riconosciute fino a quando gli impianti installati raggiungeranno una potenza nominale cumulata di 100 MW, ripartita al 60% per gli impianti delle fasce 1) e 2) e al 40% per gli impianti della fascia 3).

L’art. 5 del DECRETO prevede che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW benefici della disciplina di cui all’art.6 del DECRETO QUADRO, cioè delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia, determinate dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas. In altre parole, l’utente non può vendere l’energia prodotta, ma solo scambiarla con il gestore. L’Autorità, con la DELIBERA SCAMBIO SUL POSTO ha stabilito che lo scambio sul posto dell’energia elettrica consegnata e riconsegnata tra utente e gestore viene effettuato annualmente attribuendo all’energia fotovoltaica ceduta alla rete le stesse tariffe fissate dal gestore per la fornitura dell’energia elettrica (su fasce orarie o no). Effettuata la compensazione a titolo di scambio, qualora permanga un saldo positivo viene riportato a credito negli anni successivi. In aggiunta a questo regime, l’art. 5 del DECRETO ha ora fissato delle tariffe agevolate per l’energia ceduta alla rete: 0,445 euro/kWh per 20 anni, per le domande relative al 2005 e il 2006, lo stesso valore decurtato però del 2% all’anno per le domande successive al 2006. Dopo 20 anni termina il regime incentivante e rimane solo lo scambio sul posto.

L’art. 5 non dice in maniera chiara che il regime dello scambio sul posto e quello incentivante si cumulino, ma in questa sede consideriamo questa ipotesi favorevole.

Passiamo ora agli impianti di potenza superiore ai 20 kW.

L’art. 6 del DECRETO stabilisce che l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di questo tipo è ritirata alle condizioni fissate dall’Autorità ai sensi dell’art.13 comma 3 del DECRETO QUADRO. L’Autorità ha determinato tali condizioni con la DELIBERA PREZZI RITIRO ENERGIA ELETTRICA. Il gestore della rete riconosce ai produttori un prezzo pari a una delle componenti del prezzo di cessione dall’Acquirente unico alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato, definita nel TESTO INTEGRATO.

In aggiunta al riconoscimento di queste condizioni, l’energia elettrica prodotta ha diritto per vent’anni a una tariffa incentivante di 0,46 euro/kWh per le taglie tra i 20 kW e i 50 kW e di 0,49 euro/kWh per quelle superiori ai 50 kW. Anche qui è prevista una decurtazione del 2% l’anno per gli impianti realizzati dopo il 2006. Dopo 20 anni termina il regime incentivante e rimane solo il regime Acquirente unico.

Ho cercato di simulare in un foglio di calcolo excel le conseguenze di queste novità normative. I casi riportati sono relativi a un impianto di 3 kW, uno di 50 kW e uno di 100 kW, ma cambiando i parametri di base nel foglio di calcolo, si possono ottenere le prestazioni economiche di qualsiasi tipo d’impianto. Naturalmente, solo una progettazione esecutiva di dettaglio dei singoli interventi potrà fornire informazioni definitive in merito a tali prestazioni.

Pertanto, i seguenti commenti ai risultati, per le ragioni enunciate in precedenza, hanno carattere esclusivamente orientativo e non deterministico:

Fissato in 25 anni il tempo di vita di un impianto fotovoltaico, i dati in ingresso per effettuare il calcolo sono il tasso d’inflazione e il tasso di sconto, la potenza dell’impianto, la produzione unitaria, l’investimento iniziale.

La definizione del tasso d’inflazione è necessaria in quanto il DECRETO ha stabilito che le tariffe incentivanti saranno aggiornate ogni anno in funzione dell’andamento del costo della vita determinato dall’ISTAT. Il tasso di sconto è il parametro fondamentale per attualizzare i futuri ricavi della vendita di energia al netto del costo dell’impianto, per determinare cioè il Valore Attuale Netto (VAN) della produzione. Naturalmente, questi sono i dati in ingresso più aleatori e difficili da stabilire. Ho applicato l’attuale tasso d’inflazione del 2% e il tasso di sconto che viene in genere consigliato nella progettazione di questi impianti, nella misura del 5%. Nei prossimi anni i tassi subiranno sicuramente delle oscillazioni anche sensibili, ma ipotizzando che lo scarto tra i due valori non dovrebbe variare sensibilmente, i risultati di questa simulazione potrebbero risentirne in minima parte.

La produzione unitaria è la quantità di energia prodotta dall’impianto per ogni unità di potenza, cioè per ogni kW. Ho assunto un dato medio nazionale intorno ai 1300 kWh/kW e, applicando una riduzione per perdite d’efficienza durante il tempo di vita, ho inserito nei calcoli 1200 kWh/kW. L’investimento iniziale è stato valutato in 6000 €/kW per gli impianti fino a 50 kW, 5000 €/kW per l’impianto da 100 kW. In prima approssimazione, non ho considerato i costi di manutenzione, del resto molto limitati per questo tipo d’impianti.

I tempi di ritorno dell’investimento sembrerebbero interessanti per tutte le tipologie di potenza impiantistica. Dodici anni per le potenze sotto i 50 kW, nove anni per l’impianto di 100 kW. Ma se i tempi di ritorno sono dello stesso ordine di grandezza, i VAN sono nettamente a favore degli impianti di potenza maggiore. Circa 11.000 € per l’impianto “familiare” da 3kW, circa 165.000 € per quello intermedio da 50 kW e ben 475.000 € per i 100 kW. Questo lascia prevedere una forte competizione tra i grossi investitori per l’assegnazione degli incentivi relativi agli impianti di taglia maggiore, visto che il DECRETO ha introdotto una forma di aggiudicazione sulla base dei ribassi tariffari proposti dai richiedenti. Per gli impianti “familiari”, si può dire che c’è una maggiore convenienza a installare potenze maggiori di quelle necessarie per l’autoconsumo.

I fattori che maggiormente influenzano i risultati economici finali sono la produzione energetica e il costo dell’impianto. Ad esempio, assumendo per una famiglia del Sud un valore di produzione pari a 1400 kW/kWh, il tempo di ritorno economico dell’investimento si ridurrebbe di due anni, da dodici a dieci. La crescita della potenza installata conseguente all’attuazione del DECRETO, dovrebbe consentire inoltre le economie di scala necessarie per ridurre i costi dell’investimento iniziale e, quanto meno, compensare la progressiva riduzione tariffaria prevista per gli impianti costruiti dopo il 2006.

Concludendo, mi sembra di poter affermare, senza alcuna pretesa esaustiva, e tenendo conto delle approssimazioni introdotte nei calcoli e delle difficoltà di interpretazione di una normativa oggettivamente complessa, che il DECRETO dovrebbe agevolare la diffusione di questa tecnologia.

Senza farsi soverchie illusioni, perché la quantità di energia elettrica prodotta con 100 MW di pannelli fotovoltaici è una quota irrisoria della produzione nazionale, lo 0,04%. L’avvio di questo programma potrebbe dare impulso anche alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative che consentano un reale sfruttamento delle enormi potenzialità della tecnologia fotovoltaica, attualmente inibite dalla disponibilità limitata della materia prima, il silicio cristallino, e dagli alti costi.


Per scaricare il foglio elettronico illustrativo, cliccare qui

Terenzio Longobardi

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Note dell'Autore

  1. Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW ho applicato un’interpretazione restrittiva del decreto, cioè ho attribuito al kWh prodotto il prezzo dell’energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del Decreto n. 34/2005, cioè 0,066 €/kWh. Qualora si considerasse l’ipotesi più favorevole, prevista dal decreto citato per le fonti rinnovabili, cioè 0,095 €/kWh, i risultati economici rimarrebbero sostanzialmente inalterati, in quanto la variazione è minima rispetto alla componente preponderante del prezzo, che è data dalla tariffa incentivante.

    L’impianto di 50 kW avrebbe un tempo di ritorno economico di 11 anni invece che dodici e un VAN di circa 193.000 €, mentre quello da 100 kW avrebbe lo stesso tempo di ritorno economico, 9 anni, ma un VAN leggermente superiore, circa 530.000 €.
  2. Considerando la detrazione fiscale del 36% e la riduzione del 30% delle tariffe incentivanti, così come prevede il decreto, il calcolo determina una leggera riduzione dei tempi di ritorno economico dovuta alla detrazione fiscale applicata nei primi dieci anni. La riduzione percentuale degli incentivi spalmata su tutti gli anni di vita dell’impianto provoca però, in negativo, una leggera diminuzione del VAN (Valore Attuale Netto). La mia impressione, è che sostanzialmente i due regimi, con detrazione e senza detrazione, si equivalgano, e che solo nella progettazione esecutiva dell'impianto si possa stimare con maggiore precisione per quale soluzione propendere.

Errata Corrige

Il regime del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW prevede che se il saldo tra energia consegnata e quella riconsegnata è positivo, esso viene riportato a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione. Di fatto, questo si riflette in una mancata valorizzazione economica della eventuale produzione eccedente l’autoconsumo. Per questo, nel testo, la frase “Per gli impianti familiari, si può dire che c’è una maggiore convenienza a installare potenze maggiori di quelle necessarie per l’autoconsumo” deve essere sostituita con la frase “La convenienza economica dell'istallazione di potenze minori o maggiori di quelle necessarie per l'autoconsumo, va verificata caso per caso nella fase di progettazione esecutiva dell'impianto."